E' stato approvato il DM 249 sulla formazione degli insegnanti. Con esso viene fissata una nuova normativa per l'accesso alla professione di insegnante nelle scuole secondarie di primo grado (scuole medie inferiori). Nella prima applicazione della legge infatti non si fa ancora menzione dei corsi di Laurea Magistrale per l'insegnamento nelle scuole secondarie superiori.
La nuova normativa introduce:
- corsi di Laurea Magistrale o curricola specifici riservati a chi abbia intenzione di intraprendere la professione di insegnante; tali corsi e curricoli saranno a numero programmato, in ragione dell'assorbimento che si può prevedere da parte del mercato del lavoro
- il TFA (Tirocinio Formativo Attivo), che prevede attività didattiche presso le università e tirocinio presso le scuole, organizzato dalle università in accordo con le direzioni scolastiche regionali, anch'esso a numero chiuso, al termine del quale si acquisisce l'abilitazione all'insegnamento per una specifica classe.
L'Università degli Studi di Milano, pur nell'attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, sta predisponendo i necessari percorsi didattici finalizzati ad accedere alla professione di insegnante, secondo quanto previsto dal decreto.
Per gli studenti già laureati/laureandi e per quelli attualmente iscritti alle lauree magistrali, invece, valgono le disposizioni transitorie del decreto:
- gli studenti che hanno già conseguito la Laurea Magistrale (o specialistica o quadriennale) potranno accedere direttamente all'esame di ammissione al Tirocinio, a condizione che posseggano i requisiti previsti dal DM 22/2005 (il testo che regolava in precedenza la materia). Si evince da questo una vergognosa discriminazione nei confronti di tutti quegli studenti che non hanno quei requisiti e a cui viene negata la possibilità di sanare la propria situazione
- gli studenti che risultano per l'a.a. 2010/2011 iscritti alla Laurea Magistrale potranno concludere il loro percorso formativo e accedere in seguito all'esame di ammissione al Tirocinio; come nel caso precedente, essi saranno ammessi a condizione che possiedano i requisiti della precedente norma del 2005.
NB: il decreto non fa menzione della possibilità di acquisire, attraverso corsi singoli, dopo la data di entrata in vigore del decreto, eventuali crediti mancanti rispetto ai requisiti previsti per accedere al tirocinio. Si raccomanda pertanto di conseguire all'interno del proprio piano degli studi i crediti necessari a tal fine. I corsi singoli la cui immatricolazione è avvenuta entro il 15 febbraio 2011 verranno invece considerati validi
Domani il Consiglio di Facoltà dovrà pronunciarsi sulle disposizioni per la didattica annunciate oggi dai presidenti dei corsi di laurea di Lettere e Lingue:
- LM14 (Lettere Moderne) e LM15 (Filologia Moderna): Vengono aboliti i curricola (per poter sostenere i numeri minimi di docenza imposti dalla legge Gelmini) ma si salvaguarda la possibilità di specializzazione attraverso la libera scelta degli esami da sostenere. La LM14 comprenderà anche Cfu in settori didattici pedagogici per poter attivare il percorso di specializzazione finalizzato all'insegnamento.
- LM Lingue Letterature straniere: come nel caso suddetto, anche questa laurea magistrale rivedrà l'ordinamento per comprendere nuovi settori disciplinari nell'ambito dei quali conseguire Cfu necessari per la specializzazione finalizzata all'insegnamento.
martedì 15 febbraio 2011
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8 commenti:
devo rettificare un punto del vostro post. nell'articolo 15 comma 1b è scritto che accedono all'anno di tirocinio coloro che alla data del 15 febbraio SONO iscritti ad uno dei percorsi per allinearsi al DM 2005 OVVERO che sono iscritti per l'anno accademico 2010-2011. questo vuol dire che il corrente anno accademico è utile per acquisire cfu mancabti (iscrivendosi a corsi singoli del II semestre).
per favore non diffondete notizie errate!!!
Questa è la comunicazione ufficiale della Presidenza di Lettere e Filosofia:
Si tenga conto che il decreto non fa menzione della possibilità di acquisire, attraverso corsi singoli, dopo la data di entrata in vigore del decreto, eventuali crediti mancanti rispetto ai requisiti previsti per accedere al tirocinio formativo. Si raccomanda pertanto [...] di conseguire all'interno del percorso di studio tutti i crediti necessari (anche eventualmente in sovrannumero rispetto ai crediti curriculari).
Si precisa che verranno ritenuti validi ai fini dell'ammissione alla prova di accesso al TFA i corsi singoli sostenuti dopo la laurea ma entro la data di entrata in vigore del DM249 (a meno di indicazioni ulteriori da parte del Ministero)
max bruschi, consigliere della Gelmini e che si è occupato della stesura del decreto ha specificato nel suo blog ufficiale che i "percorsi finalizzati all'acquisizione (....)" del comma 1b dell'art. 15 si riferiscono anche ai corsi singoli.
i PERCORSI di cui il decreto parla per acquisire i requisiti necessari a rientrare nella fase transitoria sono da riferirsi dunque anche a corsi singoli ovvero in genere a tutti quei percorsi universitari finalizzati ad allinearsi ai requisiti vigenti, e il tutto entro il corrente anno accademico.
vi prego di farlo presente alla presidenza della vostra facoltà
grazie cmq per il vostro lavoro d'informazione.
Lucia Corrado
lucia.corrado@libero.it
vi riporto la risposta del consigliere max bruschi alla mia domanda:
Lucia Corrado 22 febbraio alle ore 10.52
Gentile dottor Bruschi,
mi permetto di scriverle questa msg perchè avrei bisogno di un chiarimento definitivo rispetto all'ambiguità semantica dell'articolo 15 comma 1b del neo-decreto sul TFA.
Quando è scritto "coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera....." quel "PERCORSI" sta ad indicarmi sia lauree magistrali che CORSI SINGOLI?
sono quindi errate le voci di quanti sostengono che il suddetto "percorsi" si riferisce soltanto alla lauree?
in sintesi chi ha pagato (cifre non basse) per iscriversi a corsi singoli che sosterranno ENTRO il presente anno accademico si vedranno riconosciuti questi cfu? è corretto acquisirli ancora tramite corsi singoli entro la fine dell'anno accademico in corso?
La prego mi confermi ed eventualmente chiarisca il significato di questo "PERCORSI finalizzati.....".
In risposte che lei ha già dato ha fatto capire che cfu tramite corsi singoli entro luglio possono ancora essere acquisiti. Tuttavia lo ha detto in modo un po' ambiguo perchè il messaggio non è stato chiaro per tutti. La prego di sciogliermi l'incetezza.
Cordialmente
Lucia Corrado
Max Bruschi 22 febbraio alle ore 15.28
Non a caso c'è scritto "percorsi" e non "corsi di laurea"... corsi singoli ammessi.
Molto bene, però il parere espresso privatamente dal consigliere Bruschi non ha alcun valore normativo. Pertanto, finchè non vi sarà una comunicazione ufficiale del Ministero, il decreto risulta non chiaro e i corsi singoli permangono in una situazione di stallo. Auspichiamo, noi rappresentanti degli studenti insieme a tutto il corpo docente, che il Ministero provveda al più presto in tal senso.
più che non chiaro il comma del decreto sembra aperto a più interpretazioni (e non è la prima volta....).
ma che "percorsi" sia un termine generico e quindi capace di riferirsi a "corsi in genere" risulta chiaro.
io penso sia una vostra personale interpretazione quella dell'esclusione di "corsi singoli" dal valore semantico di "percorsi".
Almeno siamo di questo avviso - supportato dalla lettera del decreto - all'università di Fisciano dove sono dottoranda e tutor e mi occupo della stesura dei piani di studio.
buona giornata e buon lavoro
peraltro si parla di ISCRIZIONE ai percorsi, e non di superamento dell'esame.
A quando la circolare chiarificatrice del Miur?
E’ finalmente uscita la nota ministeriale di chiarimento al decreto che istituisce il TFA:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/nota-29042011-(1).aspx
“Per quanto riguarda dunque i possessori di Laurea di vecchio ordinamento ex lege 341/90, in qualunque momento conseguita, i requisiti sono fissati da DM 39/1998 e successive modificazioni e le eventuali integrazioni sono quelle previste nelle relative tabelle.”
“Articolo 15, comma 1, lettera b): rientrano in questa categoria [...] coloro che, entro l’anno accademico 2010/2011, si iscrivano a corsi singoli volti all’acquisizione dei crediti o agli esami necessari a completare i requisiti richiesti per l’accesso (colonna 4, allegato A, DM 22/2005; esami in base alla colonna 2, Allegato A, DM 39/1998).”
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